All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera a-ter) con la seguente:
a-ter) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:
Art. 3-bis.
(Estinzione dell'illecito)
1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta.