All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
a-bis.1) all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» sono inserite le seguenti: «ovvero a movimenti organizzati in vista della candidatura a competizioni elettorali, se anteriore alla data di richiesta del collocamento in aspettativa,».