All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, all'articolo 8-bis premettere il seguente:
Art. 8.1.
(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi».