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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.8.1.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.8.1.10.
irricevibile

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, all'articolo 8-bis premettere il seguente:

Art. 8.1.
(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi».

em. 8.1.