All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), sostituire la lettera e) con la seguente:
e) prevedere che il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera, fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale;.
Conseguentemente, sopprimere la lettera g).