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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.13.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.4.13.31.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera c-bis) con le seguenti:

   c-bis) prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso post-laurea propedeutico e obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di vice procuratore onorario, giudice onorario di tribunale;

   c-ter) in alternativa, prevedere che la scuola superiore per la magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

   c-quater) prevedere che il percorso di cui alle lettere a) e b) consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale e amministrativo anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione;

   c-quinquies) prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

   c-sexies) prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera m) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   c-septies) prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi.

em. 4.13.