stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.13.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.4.13.12.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e oggettivi:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari, come ad esempio Capo di gabinetto, Vice capo di Gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro, da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

   b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato amministrativo può essere autorizzato solamente quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse oggettivo e comprovabile dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri tassativi dei quali il Consiglio di giustizia amministrativa, debba tenere conto preventivamente nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate in maniera prioritaria e puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

   d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati amministrativi; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;

   e) prevedere che il magistrato amministrativo, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a tre anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario;

   f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato amministrativo in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico;

   g) ridurre a dieci il numero massimo di magistrati amministrativi che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo;

   h) eliminare la possibilità per i magistrati amministrativi collocati in posizione di fuori ruolo, di cumulare lo stipendio da lavoro con altre indennità, ferma restando la possibilità di scegliere tra una delle due.

em. 4.13.