L'emendamento 34.3 del Governo è sostituito dal seguente:
Art. 34.
(Durata della carica)
1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituire le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» con le seguenti parole: «non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma.».