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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.33.2.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.33.2.16.

  All'emendamento 33.2 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
   2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

   a) il totale dei voti validi;

   b) il totale dei voti per ciascun candidato;

   3. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
   4. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
   5. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

em. 33.2.