All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera a), i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lettera b), la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.