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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.4.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.31.4.9.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.

em. 31.4.