All'emendamento 31.4 del Governo, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 11 con il seguente:
11. I candidati hanno diritto, nei 30 giorni precedenti alla data fissata per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.