stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.4.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.31.4.6.
irricevibile

  All'emendamento 31.4 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
   4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
   5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.».

em. 31.4.