All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e c) mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.