stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.30.11.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.30.11.21.

  All'emendamento 30.11 del Governo, sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

  1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole da: «con la sola eccezione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a).»;

    3) al comma 2:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

   b) alla lettera d) le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».

em. 30.11.