All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale;.
Conseguentemente, nella parte conseguenziale, dopo il numero 4), inserire il seguente:
4-bis) alla lettera c), dopo il numero 3, inserire il seguente:
3-bis) nella relazione di cui al numero 3) il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi.