All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:
b-quater.1) prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per l'espletamento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.