All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) lettera b-quinquies), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in particolare, con riguardo alla fase procedimentale, i tempi di svolgimento della stessa e il rapporto tra richieste di misure cautelari e provvedimenti applicativi disposti dall'Autorità procedente anche in sede di riesame.