All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera b-quater) con la seguente:
b-quater) per i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, prevedere che tali periodi non siano conteggiati ai fini della sottoposizione alle valutazioni di professionalità quadriennali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e che conseguentemente non vengano computati ai fini del riconoscimento delle relative progressioni stipendiali;.