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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.3.34.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.3.34.14.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione, e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prevedere che tale valutazione sia basata su punteggi oggettivi che considerino, per i magistrati del pubblico ministero, l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni e alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari, il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo, il numero di ingiuste detenzioni su misure cautelari richieste; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse, il numero di ingiuste detenzione su misure cautelari disposte;.

em. 3.34.