All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:
b-sexies) per i magistrati del pubblico ministero, prevedere che il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo costituisca uno degli elementi da tenere in considerazione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;.