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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.29.21.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.29.21.9.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. L'elezione si effettua:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

   c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

  3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

   a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

   b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

   c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

  4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
  5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente.

em. 29.21.