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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.29.21.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.29.21.7.
irricevibile

  All'emendamento 29.21 del Governo, sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

  1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai distretti di Corte d'appello.
  2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui: 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.
  3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.
  4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni.

em. 29.21.