All'emendamento 29.21 del Governo, comma 1, capoverso, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalle funzioni giudicanti e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature.