All'emendamento 29.21 del Governo, comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, dopo le parole: magistratura avviene aggiungere le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;
sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.