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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.29.21.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.29.21.1.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. L'individuazione dei venti componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
  2-bis. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  Conseguentemente:

  1) al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;
  2) dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

«Art. 29-bis.

   1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

“Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

   1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri eletti dal Parlamento e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse e che possiedono i requisiti richiesti.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) centoventisei magistrati, novantasei candidati e ventiquattro riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) sedici magistrati, dieci candidati e sei riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentotto magistrati, trenta candidati e otto riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) settantadue magistrati, sessanta candidati e dodici riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8”.

Art. 29-ter.

   1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 159, è inserito il seguente:

“Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

   1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati”».

em. 29.21.