All'emendamento 27.4 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 27-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo 27-bis è sostituita dalla seguente: (Regolamento generale e principio di indipendenza all'interno del CSM)