All'emendamento 22.8 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere il seguente numero:
5) dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195)
1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono abrogate le parole da: “, amministrazione della giustizia” fino a: “predette materie”;
b) al comma 3, le parole: “su ogni altra materia”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente sulle materie”».