All'emendamento 21.6 del Governo, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ogni anno;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;
c) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.