All'emendamento 20.3 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea comma 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
b) dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalle carica.».