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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.73.77. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.2.73.77.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: fin dall'avvio degli stessi procedimenti.

  Conseguentemente,

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1:

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semi direttive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semi direttiva;

   sostituire la lettera d) con la seguente: prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

   alla lettera i), dopo le parole: prima di sei anni dall'assunzione, aggiungere le seguenti: e prima di un anno dalla cessazione;

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 2, all'alinea, prima delle parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, premettere le seguenti: Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 106 del 2006, titolare esclusivo dell'azione penale;

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 3:

   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense;

   c-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 25 venga abrogato;

   alla lettera g), sostituire le parole: per eccezionali e comprovate esigenze con le seguenti: con provvedimento motivato ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente.

em. 2.73.