All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;.