All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario.