All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che per l'assegnazione degli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura, esaurite le procedure di valutazione, indichi una terna di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico in caso di numero di aspiranti sino a dodici e una quaterna di candidati in caso di numero di aspiranti superiore a dodici, tra le quali il vincitore sarà prescelto per sorteggio;.