Al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che il presidente della quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura verifichi, con cadenza trimestrale, la regolare corrispondenza e trasmissione dei pareri da parte dei consigli giudiziari interessati, adoperando all'uopo ogni opportuna iniziativa di impulso;.