All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;.