All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può proporre domanda per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza.