All'emendamento 19. 10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ricollocamento in ruolo, aggiungere le seguenti; per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o al decorso del periodo di tre anni di cui al presente comma e dopo le parole: sino alla cessazione dell'impiego aggiungere le seguenti: o al decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.