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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.19.10.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.19.10.29.

  All'emendamento 19. 10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta;

   b) al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico.

em. 19.10.