All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: e le giunte regionali per un periodo di sostituire la parola: tre con la seguente: due e sostituire le parole: sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti con le seguenti: non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione del limite dei tre anni e con le seguenti: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durate lo svolgimento dell'incarico.