All'emendamento 19.10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione del limite dei tre anni e con le seguenti: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.