All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: né giudicanti né requirenti, inserire le seguenti: ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato,;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis). I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.