All'emendamento 10.24, sostituire la parte principale con la seguente:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.
Conseguentemente, nella parte conseguenziale, prima del capoverso Art. 10-bis, aggiungere i seguenti:
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;
3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».