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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.10.24.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2022  [ apri ]
0.10.24.4.
irricevibile

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ove il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto o il magistrato a ciò delegato ritengano di non potere apporre l'assenso di cui al precedente comma 2, formulano con provvedimento scritto i loro rilievi. Il provvedimento di diniego dell'assenso è allegato alla richiesta cautelare personale o reale e, con essa, è trasmesso al giudice competente a decidere. Gli elementi e i rilievi espressi nel provvedimento di diniego dell'assenso dovranno costituire oggetto di specifica valutazione ed esplicita motivazione da parte del giudice che accolga la richiesta.».

em. 10.24.