All'emendamento del Governo 1.26, parte consequenziale, alla lettera d) dopo le parole: al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari inserire le seguenti: , prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli articoli dal 12 al 18.