Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:
«aa-bis) il rilasciare dichiarazioni o il fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo;»