Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis) le notizie o informazioni relative ad indagini o attività in corso dell'ufficio vengono divulgate attraverso comunicati stampa del Procuratore della Repubblica, purché questo avvenga in modo ragionevole e proporzionato e tenendo conto del principio di presunzione di innocenza.».