Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di conoscibilità per l'esponente dell'esito procedimentale)
1. All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione».