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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
9.06.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di conoscibilità per l'esponente dell'esito procedimentale)

  1. All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione».