Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, la parola: «assicura» è sostituita dalla seguente: «coordina» e, dopo le parole: «azione penale», sono inserite le seguenti: «vigila sull'»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni»;
5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dell'ufficio» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio»;
6) al comma 6 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;»;
7) al comma 6, lettera c), la parola: «assegnazione» è sostituita dalla seguente: «attribuzione»;
b) l'articolo 2 è abrogato;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dal magistrato» fino a: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «poteri di direzione, controllo e organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di coordinamento e organizzazione».