Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità speciale)
1. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa» sono soppresse.