stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.»;

   b) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

   c) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

   d) il comma 3 è abrogato;

   e) al comma 3-bis:

    1) la parola: «distrettuale» è sostituita dalle seguenti: «della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza»;

    2) le parole: «competente in relazione al luogo detenzione o internamento» sono soppresse.